Converger soluzioni per l’Information Technology
Modello di Organizzazione e Gestione
Segnalazione di Condotte Illecite
Al fine di prevenire e contrastare violazioni della normativa nazionale e dell’Unione europea, il D.Lgs. n. 24/2023 prescrive la segnalazione di eventuali fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

In particolare, devono essere comunicate all’Organismo di Vigilanza, quale soggetto deputato alla gestione delle segnalazioni, informazioni riguardanti comportamenti, atti od omissioni che possano ledere l’integrità di Converger S.p.A., ovvero l’interesse pubblico o l’integrità della Pubblica Amministrazione, e che, ragionevolmente e sulla base di elementi concreti, possano integrare:

  1.  illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  2.  condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
  3.  violazioni del Codice Etico o del Modello 231 di Converger S.p.A.
Si precisa che le segnalazioni non devono riguardare rivendicazioni o richieste di carattere personale, o che attengano esclusivamente ai rapporti con i colleghi o con il superiore gerarchico.
Al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti, è necessario che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate, con descrizione del fatto e delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato, nonché delle generalità o di altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
Le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza possono essere effettuate:
  1. in forma scritta, con comunicazione all’indirizzo PEC odv.converger@pec.it;
  2. in forma orale, con richiesta di un incontro diretto con il soggetto deputato alla gestione delle segnalazioni.
Resta inteso che le segnalazioni pervenute saranno valutate anche se provenienti attraverso canali differenti, ad esempio a mezzo di comunicazioni cartacee o di posta elettronica condivisa, fermo restando che in tal caso non potranno essere garantite tutte le misure di riservatezza a tutela del segnalante e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione.
Nel caso in cui la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dall’Organismo di Vigilanza, il soggetto ricevente dovrà trasmettere la stessa al soggetto gestore entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
In particolare, laddove la segnalazione sia effettuata in forma cartacea, la stessa dovrà essere inserita in una busta chiusa, riportando all’esterno la dicitura “riservata al Soggetto gestore delle segnalazioni”.
L’Organismo di Vigilanza è tenuto a registrare e prendere in considerazione tutte le segnalazioni che presentino elementi fattuali, anche se dalle stesse non è possibile ricavare l’identità del segnalante, cosiddette segnalazioni anonime.
Le segnalazioni possono essere effettuate anche all’esterno della Società, mediante accesso all’apposita pagina web predisposta dall’ANAC: https://whistleblowing.anticorruzione.it/
La segnalazione di eventuali condotte illecite all’ANAC, tuttavia, può essere effettuata solo se è già stata effettuata una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, ovvero se si ha fondato motivo di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito, o che la stessa possa comportare una ritorsione.

Nel caso in cui l’ANAC non abbia dato riscontro alla segnalazione nei termini previsti, ovvero si abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, i segnalanti possono infine effettuare una divulgazione pubblica dei fatti.
L’Organismo di Vigilanza, così come l’ANAC in caso di segnalazione esterna, sono tenuti a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione, ed a fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data di ricevimento.
In caso di avvio di un procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non potrà essere rivelata senza il consenso espresso del medesimo.
Nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, la segnalazione potrà inoltre essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, nel caso in cui l’Organismo di Vigilanza ravvisi profili di competenza delle medesime.
Converger S.p.A. garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, quali ad esempio licenziamenti, sospensioni, retrocessioni di grado o mancate promozioni, cambiamenti di funzioni, luoghi o orari di lavoro, adozione di misure disciplinari o di sanzioni, ostracismi o trattamenti sfavorevoli.
Le misure di protezione sono applicate, nell’ambito del contesto lavorativo, anche alle persone legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela, nonché ai colleghi che hanno con il medesimo un rapporto abituale e corrente.
Sul sito internet dell’ANAC è possibile reperire l’elenco degli enti che forniscono informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione da eventuali ritorsioni, nonché sui diritti delle persone coinvolte nella segnalazione.

Se vuoi sapene di piu, scarica la nostra guida